Con una serie di risposte a interpello del 17.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha focalizzato l'attenzione sul parametro della permanenza fisica delle persone fisiche nel territorio di uno Stato, valutando come tale circostanza incida a vario titolo sull'individuazione della residenza fiscale e della territorialità di alcuni redditi. Secondo la risposta n. 54/2023, il conflitto di residenza per il periodo 1.1.2022-31.5.2022 va risolto mediante ricorso alla clausola di split year prevista dall'art. 4 paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera, la quale consente alla persona di essere considerata fiscalmente residente in Italia solo per il periodo 1° giugno-31 dicembre. La risposta n. 50/2023 si è invece occupata della situazione in cui un lavoratore dipendente di una società irlandese, residente in Italia, non ha potuto trasferire la propria residenza all'estero a causa del blocco alla circolazione determinato dall'emergenza COVID entro la prima metà del periodo di imposta 2021, situazione che deve essere risolta alla luce dell'art. 3 della Convenzione Italia-Irlanda. In altre parole, posto che la persona risultava fisicamente presente in Italia per un periodo complessivamente superiore a 91 giorni, la stessa, ad avviso dell'Agenzia, deve essere considerata fiscalmente residente in Italia per il 2021.