Gli atti di contestazione delle sole sanzioni (art. 16 del DLgs. 472/97) non beneficiano della definizione degli accertamenti (art. 1 co. 179 e ss. della L. 197/2022) e della definizione degli errori formali (art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022). Con riferimento al ravvedimento operoso speciale, è la stessa norma ad indicarne la preclusione (art. 1 comma 174 e ss. della L. 197/2022). Una possibile via d'uscita è la definizione delle liti pendenti. Se, ai sensi dell'art. 1 co. 191 della L. 197/2022, la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo, è possibile pagare:
- il 15% delle sanzioni "in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio"(senza distinzione tra primo e secondo grado);
- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, senza distinzione tra primo e secondo grado).