Con la circolare n. 2 del 20 gennaio 2023, Assonime approfondisce alcuni aspetti relativi al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni di cui all’art. 9 del DPR 633/72, in conseguenza delle modifiche di cui all’art. 5-septies del DL 146/2021.
Quest’ultima disposizione ha limitato il campo applicativo della non imponibilità introducendo un requisito “soggettivo”, consistente nella circostanza che il committente del servizio di trasporto debba essere l’esportatore o l’importatore ovvero il titolare del regime di transito. Sul punto, Assonime rileva come la norma nazionale non sia del tutto allineata a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16), la quale ha ritenuto che la non imponibilità dei trasporti sia limitata solo a quelli resi al “mittente” o al “destinatario” del trasporto, senza fare riferimento alla nozione di esportatore/importatore.
Tra le ipotesi di interposizione nell’ambito di trasporto di beni, vi è anche il caso del contratto di spedizione realizzato mediante un mandato senza rappresentanza, in cui l’esportatore/importatore conferisce un mandato allo spedizioniere che assume l’obbligo di concludere in nome proprio e nell’interesse del mandante il contratto di trasporto. In ragione di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 in ambito IVA, verrebbero a configurarsi due prestazioni di trasporto, pur essendo il trasporto uno solo: una prima prestazione tra il mandante e il mandatario e una seconda tra il mandatario e il trasportatore. Per cui, se nel rapporto di mandato senza rappresentanza, il mandante possiede il requisito soggettivo della norma (es. esportatore/importatore), anche il servizio reso allo spedizioniere è soggetto al medesimo trattamento IVA del servizio reso al mandante, ovvero il regime di non imponibilità ex art. 9 del DPR 633/72.