Con la risposta a interpello n. 136 del 23 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile alle transazioni di beni “a catena”, esaminando il caso della società Ue che acquista in Italia da un fornitore estero e, successivamente, li cede all’esportazione ai propri distributori al di fuori dell’Ue.
Per quanto riguarda il rapporto fra la società Ue ed il fornitore estero non stabilito in Italia, l’Agenzia rileva come l’operazione risulti ivi territorialmente rilevante ai fini IVA. Pertanto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72, l’imposta relativa alla cessione dei beni va assolta, senza applicazione del reverse charge, dal fornitore estero, il quale è tenuto a identificarsi in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 ovvero a nominare un proprio rappresentante fiscale. Il secondo rapporto attiene, invece, alla cessione effettuata nei confronti dei distributori extra-Ue. In questo caso, assume rilievo la circostanza che il trasporto dei beni fuori dal territorio Ue viene effettuato dal terzo gestore del magazzino per conto della società cedente. In considerazione di ciò, si ritiene che l’operazione configuri un’esportazione c.d. diretta non imponibile ex art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72.