Notizia

Esonero contributivo lavoratori dipendenti

Pubblicato il 25 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'INPS, con la Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, interviene fornendo le istruzioni operative e i necessari chiarimenti normativi per permettere l'applicazione della riduzione contributiva che potrà trovare applicazione già a partire dalle competenze del mese di gennaio 2023. La nuova formulazione prevede che l'esonero a favore del dipendente spetterà per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e sarà pari:
  • al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923,00 euro e non eccede l'importo di 2.692,00 euro.
È confermata l'applicabilità dell'esonero anche sulla 13ma mensilità, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).