Notizia

Con l’uscita dai forfettari in corso d’anno ritenute non retroattive

Pubblicato il 25 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Si ricorda che la legge di Bilancio ha introdotto due significative novità su questo regime. La prima consiste nell’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi/compensi da non superare per accedere. La seconda nella previsione della fuoriuscita immediata, in corso d’anno, per quei contribuenti che superano la soglia di 100mila euro di ricavi/compensi percepiti. Nel caso di fuoriuscita in corso d’anno, sempre nell’incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia ha precisato che non devono essere applicate ritenute retroattivamente in quanto le stesse sono applicabili al momento della corresponsione a norma dell’articolo 25 del Dpr 600/1973. Per la stessa ragione, per le «operazioni passive», il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).