Si ricorda che la legge di Bilancio ha introdotto due significative novità su questo regime. La prima consiste nell’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi/compensi da non superare per accedere. La seconda nella previsione della fuoriuscita immediata, in corso d’anno, per quei contribuenti che superano la soglia di 100mila euro di ricavi/compensi percepiti. Nel caso di fuoriuscita in corso d’anno, sempre nell’incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia ha precisato che non devono essere applicate ritenute retroattivamente in quanto le stesse sono applicabili al momento della corresponsione a norma dell’articolo 25 del Dpr 600/1973. Per la stessa ragione, per le «operazioni passive», il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta.