Notizia

FASI – Aggiornata la contribuzione dovuta per il 2023

Pubblicato il 27 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La contribuzione annua relativa al FASI dovuta per l'anno 2023 da parte delle imprese e dei dirigenti del settore industriale si intende aumentata come riportato nella tabella sottostante. I versamenti devono continuare ad essere effettuati trimestralmente, riproporzionando il valore annuo in 4 tranches.

CONTRIBUZIONE FONDO FASI - ANNO 2023

Dovuto da

Tipologia

Riferimento

Importo

Impresa

Impresa per dirigente attivo

art. F

euro 2.180,00

Impresa per solidarietà

art. G

euro 1.600,00

Impresa per solidarietà maggiorato*

art. G

euro 2.500,00

Dirigente

Dirigente attivo

art. H

euro 1.120,00

Dirigente Pensionato

Pensionato

-

euro 1.600,00

Pensionato prima del 1988

-

euro 1.600,00

 *Il contributo di solidarietà maggiorato è dovuto dall’Azienda che utilizza Fondi o forme di tutela alternativi al Fasi, per l'assistenza dei propri dirigenti in servizio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...