Esistono ancora tanti dubbi sulla nomina obbligatoria del “controllore” nelle srl in base all’articolo 2477, comma 2, del Codice civile, in merito a due problematiche, che riguardano: i) il soggetto da nominare; ii) le funzioni che lo stesso dovrà svolgere.
i)
Il soggetto da nominare. Da una lettura attenta della norma, i dubbi sul primo punto possono essere scongiurati; la rubrica dell’articolo 2477 è «Sindaco e revisore legale dei conti», mentre i commi 1, 2 e 3, quando citano le due “figure” inseriscono una «o», quasi a dire che si possa trattare di una scelta. In realtà la scelta è estremamente limitata, nel senso che entro la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022 ai soci sarà consentito nominare, alternativamente, un revisore legale o un sindaco unico con incarico di revisione o anche un collegio sindacale con revisione.
Pertanto, non siamo di fronte a una vera propria scelta, poiché laddove si opti per l’organo di controllo (monocratico o collegiale) in ogni caso lo stesso dovrà essere incaricato anche della revisione legale dei conti oppure dovrà essergli affiancato un revisore. A tale conclusione si perviene dalla lettura del comma 4 dell’articolo 2477 che prevede, in presenza di un organo di controllo, l’applicazione delle «disposizioni sul collegio sindacale previsto per le società per azioni». Conseguentemente si renderà applicabile anche l’articolo 2403, comma 2, del Codice civile, il quale dispone che al collegio sindacale compete (usando una vecchia nozione) anche il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, comma 3. In realtà l’attuale articolo 2409 bis non contiene più il comma 3, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto revisione (Dlgs 39/2010), ma si tratta soltanto di un problema di coordinamento in quanto il comma 2 vigente coincide con la norma innanzi richiamata. D’altra parte, se fosse ipotizzabile la nomina del solo organo di controllo, mancherebbe il soggetto che si esprime sui valori che compongono il bilancio di esercizio; attività, questa, preclusa al collegio sindacale, che si limita a verificare il rispetto delle norme procedurali e legali per la formazione del bilancio di esercizio, oltre a prestare l’assenso all’iscrizione di talune attività immateriali.
Rimane ancora un dubbio, ovvero quale soggetto, nell’assemblea della prossima primavera, preparerà la proposta motivata per la nomina del revisore; ad avviso di chi scrive, il dilemma andrà risolto negativamente potendo essere assimilata alla fattispecie di cui all’articolo 2328, comma 2, n. 11) richiamata dall’articolo 13 del Dlgs 39/2010, ovvero al caso di nomina del revisore in sede di costituzione della società.
ii)
Funzioni degli organi. Trattasi di due figure ben distinte, ognuna delle quali esplica una precisa funzione all’interno della società. Laddove si opti per la nomina del solo revisore, questi effettuerà le attività di cui all’articolo 14 del Dlgs 39/2010 e risulta impossibile ipotizzare che svolga anche l’attività di controllo sulla legalità, con la conseguenza che, in tal caso, la società rimarrebbe priva dell’attività di vigilanza. Una siffatta previsione non risulterebbe priva di criticità anche se va considerato che, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa, il revisore è comunque tenuto ad accertare l’esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa oltre che l’esistenza del postulato della continuità aziendale.
Nel documento «Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai approvati nel 2012» si sostiene che «al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 2477 del Codice civile le Srl sono soggette tanto al controllo di legalità (articolo 2403 del Codice civile) quanto alla revisione dei conti (articolo 14 del Dlgs 39/2010)», così parificando sostanzialmente la Srl alla Spa. Vi è anche chi ha fatto notare che il comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 39/2010 contempla espressamente che l’assemblea conferisca l’incarico di revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo, prevedendo implicitamente che, laddove si intenda procedere alla nomina di un revisore sia necessaria, ex ante, la nomina di un organo di controllo.
Pertanto, a parere di alcuni autori della stampa specializzata, la nomina dell’organo di controllo e del revisore non sarebbe alternativa ma concorrente.