La definizione degli avvisi bonari non è mai ammessa se la dilazione degli stessi è già scaduta al 1° gennaio 2023. La sanatoria decade, inoltre, se non si versa una rata entro la scadenza di quella successiva. La sanzione ridotta del 3%, infine, non si applica sull’importo dell’imposta riferita alle rate scadute al 31 dicembre 2022, per la quale resta applicabile la sanzione del 10%. Questi i chiarimenti forniti il 26 gennaio dalle Entrate nel corso di Telefisco. La definizione agevolata in esame prevede inoltre che il beneficio della riduzione della sanzione sia condizionato al rispetto delle scadenze di pagamento. A tale riguardo l’Agenzia, in conformità con quanto affermato nella circolare 1/2023, chiarisce che anche per la definizione agevolata trovano applicazione le regole ordinarie in materia di decadenza, contenute nell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973. Questo significa, in concreto, che i vantaggi della definizione permangono in caso di:
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ritardo non superiore a sette giorni nel pagamento della prima rata;
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omesso pagamento di una frazione non superiore al 3% della rata e comunque non superiore a 10mila euro;
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pagamento ritardato di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva.
È quindi possibile fruire dei vantaggi fiscali, ad esempio, anche se non si paga la rata di gennaio 2023, purché il pagamento avvenga entro quella in scadenza ad aprile.
Nella risposta delle Entrate si è affrontato il caso del contribuente che aveva pagato solo l’imposta relativa a una rata scaduta al 31 dicembre 2022. Trattandosi di tributo maturato ed esigibile prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, sullo stesso non è possibile applicare la sanzione ridotta del 3%, ma quella ordinaria.
A tale riguardo, occorre considerare peraltro che il 31 dicembre 2022 cadeva di sabato e ciò comporta che il termine slittava automaticamente al 2 gennaio. Pertanto, la rata che nel piano dei versamenti originario scadeva il 31 dicembre deve ritenersi pienamente rientrante nel campo di operatività della definizione agevolata, in quanto non ancora scaduta al 1° gennaio scorso. Di conseguenza, la sanzione ridotta del 3% dovrà essere commisurata anche sull’imposta compresa nella rata di dicembre.