L'INPS, con Messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023, fornisce alcune precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva, relativamente agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs n. 148/2015, recependo la previsione della Legge di Bilancio 2023, che ha prorogato il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà al 30 giugno 2023.
Il riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali introdotto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto l'ampliamento del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 (Fondi bilaterali), 27 (Fondi alternativi) 40 (Fondi territoriali delle province autonome di Trento e Bolzano) del D.Lgs n. 148/2015 prevendendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrassero nel campo di applicazione dei predetti Fondi anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
La citata Legge aveva assegnato ai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, il cui termine, originariamente previsto entro il 31 dicembre 2022, è stato prorogato, dall'art. 9, co. 3, lett. a), DL n. 198/2022 (cd. "Decreto Milleproroghe"), al 30 giugno 2023.
Fintanto che i singoli Fondi non disporranno l’adeguamento, i datori di lavoro, che occupano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quello previsto dai rispettivi decreti istitutivi, rientrano nell'ambito di applicazione del FIS con versamento del contributo ordinario.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contributo ordinario da versare al FIS è PARI A:
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0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
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0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui:
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0,60% a carico dell'impresa o del partito politico;
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0,30% a carico del lavoratore.