Le imprese in contabilità semplificata che, per il 2022, hanno utilizzato per la tenuta e i registri IVA e per la determinazione del reddito d'impresa il criterio delle registrazioni IVA, di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73, dovrebbero calcolare i limiti di ricavi per la permanenza in detto regime assumendo, quali ricavi percepiti nel periodo, quelli annotati sui registri IVA, secondo il metodo semplificato di tenuta della contabilità adottato.
Tale impostazione, che necessiterebbe di una conferma ufficiale espressa, risulta in linea con le finalità di semplificazione che hanno determinato l'introduzione della sopra citata disposizione. Diversamente, infatti, tali imprese sarebbero costrette a rideterminare i ricavi in base alle date degli effettivi incassi, il che genererebbe un aggravio di adempimenti a carico dei soggetti interessati