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Tardiva trasmissione dei modelli redditi 2022 - ravvedimento operoso dell’intermediario - valutazioni di convenienza

Pubblicato il 31 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'intermediario abilitato che non trasmette o trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d'imposta è punito con una sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro (art. 7-bis del DLgs. 241/97).
La violazione può essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal termine di invio delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Al fine di valutare la convenienza del ravvedimento, occorre considerare che:
  • in tale sede non è possibile applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97, in quanto prerogativa degli enti impositori che irrogano le sanzioni;
  • le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, applicando il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del DLgs.472/97 o dell'art. 8 della L. 689/81, possono essere definite ad un terzo in base all'art. 16 del DLgs. 472/97.
In sostanza, il ravvedimento operoso non è conveniente qualora la violazione dell'intermediario abbia riguardato un numero elevato di dichiarazioni.

Prossime scadenze

Calendario
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Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...