L'intermediario abilitato che non trasmette o trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d'imposta è punito con una sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro (art. 7-bis del DLgs. 241/97).
La violazione può essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal termine di invio delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Al fine di valutare la convenienza del ravvedimento, occorre considerare che:
- in tale sede non è possibile applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97, in quanto prerogativa degli enti impositori che irrogano le sanzioni;
- le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, applicando il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del DLgs.472/97 o dell'art. 8 della L. 689/81, possono essere definite ad un terzo in base all'art. 16 del DLgs. 472/97.
In sostanza, il ravvedimento operoso non è conveniente qualora la violazione dell'intermediario abbia riguardato un numero elevato di dichiarazioni.