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Tardiva trasmissione dei modelli redditi 2022 - ravvedimento operoso dell’intermediario - valutazioni di convenienza

Pubblicato il 31 gennaio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'intermediario abilitato che non trasmette o trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d'imposta è punito con una sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro (art. 7-bis del DLgs. 241/97).
La violazione può essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal termine di invio delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Al fine di valutare la convenienza del ravvedimento, occorre considerare che:
  • in tale sede non è possibile applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97, in quanto prerogativa degli enti impositori che irrogano le sanzioni;
  • le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, applicando il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del DLgs.472/97 o dell'art. 8 della L. 689/81, possono essere definite ad un terzo in base all'art. 16 del DLgs. 472/97.
In sostanza, il ravvedimento operoso non è conveniente qualora la violazione dell'intermediario abbia riguardato un numero elevato di dichiarazioni.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).