L’INL, con nota n. 162 del 24 gennaio 2023, ha offerto chiarimenti in merito alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di un’impresa che occupi un solo dipendente “in nero”, con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del Rspp. L’Ispettorato chiarisce che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, D.Lgs. 81/2008, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”: tale eccezione è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari, pertanto, non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 81/2008 –compresa la mancanza del DVR o della nomina del Rspp – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare. Qualora non sia stato adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, il personale ispettivo potrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.