In tema di applicabilità del regime degli impatriati al TFR, l'Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 26.1.2023, ha espressamente confermato che, "ove il contribuente ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, lo stesso potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti".
Ad avviso degli Autori, nell'ipotesi in cui alla tassazione separata non segua la riliquidazione da parte dell'Agenzia, in ragione della necessità di un intervento da parte dell'ufficio per la fruizione del beneficio "impatriati" sui trattamenti finali una tantum, al contribuente non resterà che formulare un'istanza di rimborso relativamente all'ammontare delle imposte trattenute dal datore di lavoro senza l'applicazione del regime, quantomeno per stimolare l'ufficio alla nuova liquidazione delle imposte dovute, che tenga conto dell'applicazione del regime di favore