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Motivi di necessità e urgenza - messa in liquidazione della società (cass.1.2.2023 n. 3045)

Pubblicato il 02 febbraio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Lo stato di liquidazione della società non costituisce ragione di particolare e motivata urgenza che consente di derogare al termine dilatorio dell'art. 12 co. 7 della L. 212/2000, sicchè l'accertamento, consegnato il PVC, non può essere emesso prima del decorso dei sessanta giorni.
Non a caso, precisa la Cass. 1.2.2023 n. 3045, la liquidazione della società non compromette le facoltà di accertamento considerato che precede l'estinzione.