Lo stato di liquidazione della società non costituisce ragione di particolare e motivata urgenza che consente di derogare al termine dilatorio dell'art. 12 co. 7 della L. 212/2000, sicchè l'accertamento, consegnato il PVC, non può essere emesso prima del decorso dei sessanta giorni.
Non a caso, precisa la Cass. 1.2.2023 n. 3045, la liquidazione della società non compromette le facoltà di accertamento considerato che precede l'estinzione.