Per gli interventi iniziati dall'1.1.2023 sulle c.d. "villette" e "case a schiera" le persone fisiche possono beneficiare, ai sensi dell'art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020, del superbonus con aliquota del 90% se:
- sono titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- hanno un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 dell'art. 119 del DL 34/2020.
Con riguardo alle condizioni introdotte per beneficiare del superbonus nella misura del 90% sarebbe opportuno arrivassero quanto prima conferme interpretative a livello ufficiale, così da dare certezze ai contribuenti interessati, circa il fatto di poter contare, oppure no, sulla spettanza dell'agevolazione.