I soggetti passivi IVA possono effettuare le liquidazioni periodiche su base trimestrale, ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99, ferma la maggiorazione del 1% delle somme dovute sui versamenti periodici e sul saldo.
Il regime è possibile, su opzione, da parte di coloro che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a:
- 500.000,00 euro, per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000,00 euro, per le imprese aventi a oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Detti importi sono stati, così, innalzati dall'1.1.2023 per effetto dell'art. 1 co. 276 della L. 197/2022, il quale è intervenuto sui limiti che consentono l'accesso al regime di contabilità semplificata, ai quali l'art. 11 co. 14della L. 183/2011 fa espresso rinvio.
L'opzione è comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto, non sono tenuti a indicare il passaggio nel Modello IVA 2023 i soggetti passivi che, in ragione dell'incremento dei limiti, nel 2023 soddisfino le condizioni di accesso alle liquidazioni trimestrali, avendo realizzato nel 2022 un volume d'affari non superiore a 500.000,00 oppure 800.000,00 euro (a seconda delle situazioni).