La Cass. 9.2.2023 n. 3901 ha stabilito che l'iscrizione di un debito (nel caso di specie, fatture da ricevere) tra le passività nell'esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall'art. 109 co. 1 del TUIR, qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, emergendo ad esempio da uno dei registri tenuti ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, non comporta l'automatico riconoscimento e l'imputazione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 co. 1 del TUIR, per la quale è invece necessario il sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività, che, estinguendo con certezza il costo o il debito registrato nell'esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta.
Peraltro, la rilevazione in bilancio di una posta passiva fittizia non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui la fittizietà è dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica sempre all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa è avvenuta per falsità