Per effetto delle nuove norme contenute nell'art. 23 co. 1-bis del TUIR e nell'art. 5 co. 5-bis del D. Lgs. 461/97, aumentano i casi in cui l'Italia può prelevare le imposte sui capital gain ove la partecipazione ceduta derivi il proprio valore in modo preponderante da immobili situati in Italia.
Aumenta, quindi, in modo corrispondente la convenienza ad affrancare il costo o valore di acquisto di tali partecipazioni, con l'imposizione sostitutiva allo stato attuale fissata nella misura del 16%.
La pianificazione dell'operazione va vista nell'ottica del rapporto tra la nuova norma interna:
- con le Convenzioni attualmente in vigore, la maggior parte delle quali riserva allo Stato di residenza del cedente il potere esclusivo di tassare le plusvalenze;
- con le Convenzioni nella formulazione che risulterà a seguito del recepimento della Convenzione Multilaterale BEPS, in cui viceversa aumenteranno le situazioni caratterizzate da tassazione concorrente.