La Corte di Cassazione, nella sentenza 6.12.2022 n. 35891, ha esaminato la tassazione, dal punto di vista dell'imposta di registro, della vendita di cosa altrui, di cui all'art. 1478 c.c.
In particolare, la Corte ha affermato che, in questo caso, la tassazione deve avvenire come per gli atti soggetti a condizione sospensiva, ovvero, ex art. 27 del DPR 131/86, con l'imposta di registro fissa, per poi applicare l'imposta proporzionale al momento dell'avveramento della condizione, che, nel caso di specie, è configurato dal procurato acquisto immobiliare al promissario acquirente.
Viene, invece, rifiutata la tesi dell'Agenzia delle Entrate, che riteneva integrati due atti di trasferimento immobiliare, da assoggettare autonomamente ad imposta di registro.