Sulla base di quanto confermato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.2.2023 n. 211, in caso di richiesta di rimborso IVA presentata dal rappresentante fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2015 n. 35):
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata dal rappresentante fiscale, secondo le regole ordinarie, qualora il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE oppure, se residente in uno Stato extra UE, quando la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza;
- in tutti gli altri casi, invece, la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito può essere attestata mediante la procedura prevista dall'art. 3 co. 4 del DPR 445/2000 (attestazione dell'autorità estera).
Di conseguenza, non è possibile utilizzare certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi, come i revisori legali dei conti.