Gli affrancamenti disciplinati dall'art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL 185/2008 rientrano nel c.d. "regime derogatorio indiretto", mediante il quale il soggetto che acquisisce una partecipazione di controllo può affrancare i maggiori valori dei "sottostanti" avviamenti, marchi e altre attività immateriali che emergono a livello di bilancio consolidato.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 151 della L. 147/2013, i relativi effetti si considerano revocati "in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva".
Nel caso di atti di realizzo (prima del quarto periodo di imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva) aventi per oggetto un ramo d'azienda, i predetti effetti di revoca si determinano con riferimento alle attività immateriali affrancate facenti parte del ramo d'azienda "realizzato", inclusi i marchi d'impresa e l'avviamento (art. 4 co. 2 lett. g) del provv. Agenzia delle Entrate n. 77035/2014).