La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito i codici tributo per il ravvedimento operoso speciale, la definizione delle violazioni formali e la regolarizzazione delle rate da istituti deflativi del contenzioso.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso speciale:
- i codici tributo nuovi riguardano solo le sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo;
- per l'imposta e gli interessi legali si utilizzano quelli per pagare ciascun tributo in autoliquidazione;
- per gli interessi da rateazione si utilizzano i codici, già esistenti, 1668, 3805 e 3857.