Con il provv. 16.2.2023 n. 44905, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas e carburante maturati nel 2022, approvando l'apposito modello e le relative istruzioni.
Tale comunicazione va inviata:
- dal 16.2.2023 al 16.3.2023;
- dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17.3.2023.
La comunicazione non deve essere inviata:
- nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24;
- nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, considerando che può essere ceduto solo per intero.