Il Tribunale di Torino, con la sentenza 29.3.2022 n. 1340, ha avuto modo di precisare che la delibera dell'assemblea che autorizzi l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, richiesta, per le spa, dall'art. 2393 co. 1 c.c., è necessaria anche nel caso di una srl unipersonale.
Il fatto che la società si componga di un unico socio, infatti, non fa venir meno la necessità che le decisioni siano assunte mediante assemblee ufficialmente verbalizzate; del resto, la formalizzazione dei processi decisionali dell'assemblea è coerente con una corretta "governance" societaria.
Nel particolare caso in cui il socio unico della srl sia anche amministratore unico della medesima e non sia stato nominato un organo di controllo, tuttavia, non è indispensabile una formale delibera autorizzativa dell'assemblea per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti del precedente organo amministrativo.
In tal caso, infatti, considerata la coincidenza tra l'unico socio e l'organo amministrativo e l'assenza dell'organo di controllo, l'autorizzazione può ritenersi implicita nel conferimento della procura alle liti al difensore ai fini dell'azione giudiziale.