Il negozio in forza del quale un soggetto passivo d'imposta italiano si incarica di costruire, per conto di un cessionario stabilito in uno Stato extra UE, sia gli stampi sia i beni prodotti dagli stessi stampi, si sostanzia in un unico contratto di appalto, il cui oggetto è costituito dalla fornitura di beni destinati all'esportazione. In base all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, non sono imponibili ai fini IVA le cessioni "che hanno per oggetto beni inviati all'estero e, comunque, fuori del territorio doganale a cura e a nome del cedente, considerando tali le consegne all'estero di beni anche in dipendenza di contratti di appalto" (C.M. n. 26/79; R.M. n. 500462/92).
Qualora possa evincersi dalle pattuizioni fra le parti la volontà di porre in essere un unico contratto, il cui oggetto è costituito dalla fornitura di beni nonché degli stampi necessari per la loro produzione, la realizzazione e cessione di questi ultimi rappresenterebbe "la fase propedeutica dell'intero ciclo produttivo dei beni da esportare" (R.M. n. 500462/92; R.M. n. 412178/80). Pertanto, l'importo pagato dal cessionario extra UE per la fabbricazione degli stampi rappresenterebbe un primo, parziale, pagamento del corrispettivo afferente al contratto di appalto (R.M. n. 412178/80) che potrebbe beneficiare del regime di non imponibilità di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, "a condizione che a fine ciclo produttivo detti stampi (…) vengano inviati al committente estero" (R.M. n. 500462/1992).