In sede di conversione del decreto Milleproroghe, è stato inserito nell'art. 3 del DL 198/2022 il comma 10-quinquies, che sospende (nuovamente) i termini di "prima casa" dall'1.4.2022 al 30.10.2023. Si ricorda che l'art. 24 del DL 23/2020 (a seguito di diverse proroghe) aveva sospeso i suddetti termini dal 23.2.2020 al 31.3.2022.
La novità comporta che i termini siano nuovamente "bloccati" dall'1.4.2022 al 30.10.2023, ma viene espressamente sancito che:
- sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia, per il mancato rispetto dei termini di prima casa, alla data di pubblicazione della legge di conversione del Milleproroghe;
- non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato.
Ciò potrebbe determinare criticità, in quanto, a causa di un "ritardo" normativo (posto che il legislatore ha deciso tardivamente di prorogare il termine finale della sospensione) la sospensione, ora, opera retroattivamente, di modo che i soggetti che, inconsapevoli della futura proroga, hanno pagato l'imposta maggiore, risultano svantaggiati rispetto a coloro che, invece, non l'hanno fatto.