Con riferimento all'applicazione del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, l'ordinanza Cass. 3.2.2023 n. 3463 ha ribadito che l'iscrizione delle partecipazioni nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione dell'esenzione anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Si precisa anche che la cessione dei beni dell'attivo circolante genera ricavi, mentre la dismissione delle immobilizzazioni genera plusvalenze o minusvalenze. Inoltre, sono diversi i criteri di valutazione delle due categorie di beni: i costi di acquisto dei beni inclusi nell'attivo circolante sono immediatamente deducibili, mentre quelli di acquisto delle immobilizzazioni vengono dedotti in più annualità.