L'art. 3 co. 8 del DL 198/2022 (c.d. "Milleproroghe"), non modificato dalla relativa legge di conversione, ha esteso agli esercizi in corso al 31.12.2023 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
In ordine alle modalità di applicazione della norma, si ricorda che:
- la deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all'intera voce di bilancio;
- la società può scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. "sospensione parziale");
- per determinare le quote di ammortamento negli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene e suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.
La rideterminazione della vita utile costituisce uno degli aspetti maggiormente delicati della disciplina in esame, in quanto la sospensione potrebbe essere preclusa, ove incompatibile con l'utilità residua delle immobilizzazioni.