Secondo la sentenza Cass. 6.2.2023 n. 3591, le perdite attribuite alla beneficiaria di una scissione ex art. 173 del TUIR devono essere "assegnate" utilizzando il c.d. metodo patrimoniale, in base al rapporto tra patrimonio netto contabile trasferito e patrimonio rimasto in capo alla scissa. Possono essere trasferite pro quota anche le perdite maturate in vigenza di consolidato in capo alla scissa consolidante, anche se la scissione non determina l'interruzione del consolidato fiscale (con esclusione di quelle generate per effetto delle rettifiche di consolidamento di cui agli artt. 122 e 123 del TUIR).
L'Autore osserva che questa impostazione sembra in contrasto con quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2010, secondo la quale "in virtù del principio generale della unitarietà del consolidato e dello «spossessamento» degli imponibili, realizzati nei periodi di vigenza dell'opzione, dai diversi soggetti in favore della fiscal unit, le perdite realizzate dalla società scissa nei periodi di vigenza dell'opzione e trasferite alla tassazione di gruppo rimarranno nella esclusiva disponibilità della fiscal unit".