Nella predisposizione dei bilanci attualmente in fase di chiusura, è possibile sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricorrendo al regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020).
Secondo il documento interpretativo OIC 9, sia la scelta in merito all'unità elementare di contabilizzazione (che può essere la singola immobilizzazione, un gruppo di immobilizzazioni oppure l'intera voce di bilancio) sia la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico (che può variare dal 100% allo 0%) devono essere coerenti con le motivazioni che inducono la società a non effettuare gli ammortamenti, le quali devono essere indicate nella Nota integrativa.
Posto che l'andamento dell'economia nel 2022 non sembra influenzato, se non in misura marginale, dalla diffusione della pandemia, la sospensione degli ammortamenti sembra applicabile, nei bilanci 2022, inconseguenza dell'incremento dei prezzi delle fonti energetiche.
L'applicazione della deroga sembrerebbe, inoltre, potersi ricondurre agli effetti negativi del conflitto in Ucraina oppure alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime o semilavorati.
Sotto altro profilo, la deroga sembra applicabile, nei bilanci 2022, non solo da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nei precedenti esercizi (2020 e 2021), ma anche da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.