Con riferimento ad un'operazione di acquisizione di una partecipazione totalitaria seguita dalla fusione della partecipata, la risposta interpello Agenzia Entrate 2.3.2023 n. 235 è intervenuta sulla rilevanza fiscale dei costi di transazione imputati a incremento del valore fiscale della partecipazione.
Si ritiene che i costi accessori in argomento, se capitalizzati ad incremento del valore delle partecipazioni, assumano rilevanza incremento del valore fi scale della partecipazione nella società target ex art. 110 co. 1lett. b) del TUIR.
Quest'ultimo valore, nel rispetto del principio di neutralità della fusione ex art. 172 del TUIR, deve essere ereditato dall'incorporante a prescindere dalla riclassificazione operata da quest'ultima in funzione dei principi contabili adottati.
Ai fi ni IRAP, i costi di transazione mantengono la loro originaria classificazione quali costi accessori rispetto al costo della partecipazione acquisita nella società target, per cui gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile del tributo regionale.