Dal periodo di imposta 2022 "solare" (ovvero, dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2021 per i "non solari") è prevista la totale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Analoga regola opera per l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.
In base alle istruzioni ai modelli REDDITI 2023:
- nel rigo RF16 occorre indicare l'intero ammontare dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS risultante a CE;
- nel rigo RF55, occorre indicare, con il codice 38, l'IMU, l'IMI e l'IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.
L'impostazione adottata trova fondamento nel fatto che, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l'IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l'imposta sia pagata dal contribuente (circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10, risposta 8.2).
Ne deriva che, laddove nel 2022 sia stata versata l'IMU di competenza dello stesso periodo, il relativo importo è indicato integralmente tra le variazioni in aumento (RF16) e tra quelle in diminuzione (RF55, codice 38) del modello REDDITI 2023.