Notizia

Residuo valore fiscale dell’avviamento - plusvalenza imponibile in capo al cedente

Pubblicato il 07 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Nel caso di cessione di un'azienda, il residuo valore fiscale dell'avviamento concorre a formare la plusvalenza imponibile in capo al cedente (C.M. 17.5.2000 n. 98, § 1.5.1, con riguardo al caso di un avviamento che era già stato completamente ammortizzato sul piano contabile, ma che presentava un residuo valore fiscale non ancora dedotto, e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2023 n. 109).
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile da cessione d'azienda, rileva il residuo costo fiscalmente riconosciuto dell'avviamento alla data di perfezionamento della cessione, non il suo residuo valore contabile (che, peraltro, potrebbe anche risultare già azzerato alla data di cessione dell'azienda).
Diversamente, la circ. Agenzia delle Entrate 4.3.2010 n. 8 ha precisato che, in caso di conferimento in neutralità fiscale di un'azienda relativamente alla quale residua in capo al conferente un valore di avviamento fiscalmente riconosciuto e non ancora dedotto, tale valore fi scale residuo non si trasferirebbe in capo alla società conferitaria, bensì permarrebbe in capo al conferente, che continuerebbe dunque a dedurlo ai sensi dell'art. 103 del TUIR.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).