Nel caso di cessione di un'azienda, il residuo valore fiscale dell'avviamento concorre a formare la plusvalenza imponibile in capo al cedente (C.M. 17.5.2000 n. 98, § 1.5.1, con riguardo al caso di un avviamento che era già stato completamente ammortizzato sul piano contabile, ma che presentava un residuo valore fiscale non ancora dedotto, e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2023 n. 109).
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile da cessione d'azienda, rileva il residuo costo fiscalmente riconosciuto dell'avviamento alla data di perfezionamento della cessione, non il suo residuo valore contabile (che, peraltro, potrebbe anche risultare già azzerato alla data di cessione dell'azienda).
Diversamente, la circ. Agenzia delle Entrate 4.3.2010 n. 8 ha precisato che, in caso di conferimento in neutralità fiscale di un'azienda relativamente alla quale residua in capo al conferente un valore di avviamento fiscalmente riconosciuto e non ancora dedotto, tale valore fi scale residuo non si trasferirebbe in capo alla società conferitaria, bensì permarrebbe in capo al conferente, che continuerebbe dunque a dedurlo ai sensi dell'art. 103 del TUIR.