La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 6.3.2023 n. 6648, ha precisato che l'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c. (azione individuale del socio o del terzo), può essere esercitata anche nei confronti dell'amministratore di una società di fatto.
Si tratta di un'azione che esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore - posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze - abbia determinato un danno" direttamente" sul patrimonio del socio o del terzo.
Questa responsabilità presenta natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 c.c.
In quanto tale, postula fatti illeciti imputabili ad un comportamento colposo o doloso dell'amministratore medesimo che si riverberano direttamente sul patrimonio del socio o del terzo. Ciò si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente"; circostanza che preclude l'azione in questione ove si intenda fare esclusivo riferimento ad un inadempimento colposo o doloso dell'amministratore o ad una sua pessima amministrazione del patrimonio sociale.