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Sospensione delle perdite: spazio in nota integrativa

Pubblicato il 10 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

In via generale, se una società intende avvalersi della possibilità di posticipare al quinquennio successivo le perdite emerse durante l’esercizio (articolo 6 del Dl23/2020), è tenuta a darne conto nella nota integrativa, indicandole distintamente. Le micro-imprese possono fornire queste informazioni utilizzando il campo «Bilancio micro, altre informazioni». In alternativa possono allegare alla pratica di deposito apposita relazione da codificare con il codice tipo documento 99 indicando nella descrizione «Relazione ex articolo 6 del Dl 23/2020». Vediamo alcuni casi specifici. Già dal 1° gennaio 2021 le società quotate sono tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo lo stesso formato elettronico unico di comunicazione noto come European single electronic format (Esef) in sostituzione del formato Pdf/A. Per le start up innovative e incubatori certificati non sono dovuti i diritti di segretaria di 62,30 euro. Per gli stessi soggetti, a cui si aggiungono anche le Pmi innovative, non è dovuta nemmeno l’imposta di bollo di 65 euro, sempre con una durata di esenzione pari a cinque anni. 
Le società estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensì quello della società straniera, composto dal bilancio della società estera in formato Pdf/A (Codice documento B00), dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio sindacale se previsti, dalla relazione del revisore o società di revisione se esistente, dalla dichiarazione dell’avvenuta pubblicità del bilancio nello stato estero. Se il bilancio è in lingua straniera va allegata traduzione asseverata.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).