In via generale, se una società intende avvalersi della possibilità di posticipare al quinquennio successivo le perdite emerse durante l’esercizio (articolo 6 del Dl23/2020), è tenuta a darne conto nella nota integrativa, indicandole distintamente. Le micro-imprese possono fornire queste informazioni utilizzando il campo «Bilancio micro, altre informazioni». In alternativa possono allegare alla pratica di deposito apposita relazione da codificare con il codice tipo documento 99 indicando nella descrizione «Relazione ex articolo 6 del Dl 23/2020». Vediamo alcuni casi specifici. Già dal 1° gennaio 2021 le società quotate sono tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo lo stesso formato elettronico unico di comunicazione noto come European single electronic format (Esef) in sostituzione del formato Pdf/A. Per le start up innovative e incubatori certificati non sono dovuti i diritti di segretaria di 62,30 euro. Per gli stessi soggetti, a cui si aggiungono anche le Pmi innovative, non è dovuta nemmeno l’imposta di bollo di 65 euro, sempre con una durata di esenzione pari a cinque anni.
Le società estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensì quello della società straniera, composto dal bilancio della società estera in formato Pdf/A (Codice documento B00), dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio sindacale se previsti, dalla relazione del revisore o società di revisione se esistente, dalla dichiarazione dell’avvenuta pubblicità del bilancio nello stato estero. Se il bilancio è in lingua straniera va allegata traduzione asseverata.