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Sospensione delle perdite: spazio in nota integrativa

Pubblicato il 10 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

In via generale, se una società intende avvalersi della possibilità di posticipare al quinquennio successivo le perdite emerse durante l’esercizio (articolo 6 del Dl23/2020), è tenuta a darne conto nella nota integrativa, indicandole distintamente. Le micro-imprese possono fornire queste informazioni utilizzando il campo «Bilancio micro, altre informazioni». In alternativa possono allegare alla pratica di deposito apposita relazione da codificare con il codice tipo documento 99 indicando nella descrizione «Relazione ex articolo 6 del Dl 23/2020». Vediamo alcuni casi specifici. Già dal 1° gennaio 2021 le società quotate sono tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo lo stesso formato elettronico unico di comunicazione noto come European single electronic format (Esef) in sostituzione del formato Pdf/A. Per le start up innovative e incubatori certificati non sono dovuti i diritti di segretaria di 62,30 euro. Per gli stessi soggetti, a cui si aggiungono anche le Pmi innovative, non è dovuta nemmeno l’imposta di bollo di 65 euro, sempre con una durata di esenzione pari a cinque anni. 
Le società estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensì quello della società straniera, composto dal bilancio della società estera in formato Pdf/A (Codice documento B00), dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio sindacale se previsti, dalla relazione del revisore o società di revisione se esistente, dalla dichiarazione dell’avvenuta pubblicità del bilancio nello stato estero. Se il bilancio è in lingua straniera va allegata traduzione asseverata.

Prossime scadenze

Calendario
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Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).