Nella predisposizione dei bilanci 2022, è possibile ricorrere al regime derogatorio di cui all'art. 45 co. 3-octies-3-decies del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), che consente ai soggetti OIC di evitare la svalutazione dei titoli dell'attivo circolante al valore di mercato. Ciò che differenzia i bilanci in chiusura sono gli specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili. L'art. 45 co. 3-decies del DL 73/2022 convertito stabilisce, infatti, che le imprese di cui al precedente co. 3-novies, che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli, destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto:
- del relativo onere fiscale; e,
- per le imprese assicurative, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. L'obbligo di destinazione degli utili è, quindi, previsto (a differenza dei precedenti regimi derogatori) sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo.