Il Tribunale di Firenze, nella sentenza 10.2.2023 n. 406, ha precisato che:
- a norma dell'art. 2486 c.c., il criterio dello "sbilancio fallimentare" è applicabile non per qualunque ipotesi di responsabilità degli amministratori, ma solo se l'illecito ascritto consista nella prosecuzione dell'attività d'impresa malgrado il verificarsi di una causa di scioglimento della società;
- tale criterio, inoltre, al pari di quello dei "netti patrimoniali", non è vincolante per il giudice, pur in assenza di una contabilità che consenta di ricostruire correttamente le operazioni compiute. Infatti, è lo stesso art.2486 c.c. a fare salva la prova di un diverso ammontare del danno.