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Nomina dell’organo di controllo o del revisore in base ai nuovi parametri

Pubblicato il 14 marzo 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, le srl devono procedere alla nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore legale ove negli esercizi 2021 e 2022 risulti superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2477 co. 2 lett c) c.c.:
  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Con riguardo alle cooperative, invece, ai sensi dell'art. 2543 co. 1 c.c., sia nelle società cooperative-spa che nelle società cooperative-srl, la nomina del "Collegio sindacale" è obbligatoria in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ovvero nei casi previsti dall'art. 2477 co. 2 c.c. Sebbene l'art. 2543 co. 1 c.c. continui a parlare di Collegio sindacale, si tende a ritenere che le cooperative srl abbiano la possibilità di nominare l'organo di controllo monocratico (o il revisore). Si tratterebbe, comunque, di casi piuttosto rari, poiché, in genere, le cooperative che superano i parametri dell'art. 2477 c.c. superano anche quelli dell'art. 2519 c.c., configurandosi quasi sempre quali spa, con obbligo, in questi casi, di nominare il Collegio sindacale.

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