Il Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato, nella massima n. 82/2022, dedicata all'assemblea telematica (sia essa "ibrida", con riunione fisica che si affianca alla possibilità di partecipare con mezzi di telecomunicazione, che "virtuale", in cui manca un luogo fisico di convocazione), ha precisato, tra l'altro,che:
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è "opportuno" che lo statuto non si limiti ad una generica previsione al riguardo, ma disciplini le prerogative dell'organo amministrativo in merito alla scelta, da esercitarsi in sede di convocazione, delle modalità di tenuta dell'assemblea, precisando se essa sia discrezionale, subordinata al ricorrere di certi presupposti o vincolata;
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l'avviso di convocazione dovrebbe dar conto delle scelte effettuate dall'organo amministrativo, anche precisando in modo puntuale la piattaforma di collegamento da utilizzare. Ciò, peraltro, non è un requisito di validità, potendo quest'ultima essere fornita ai soci mediante una successiva comunicazione(o, al ricorrere di certe condizioni, sul sito internet della società);
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nell'individuazione della piattaforma non si può discriminare la compagine sociale. E, quindi, o la società mette a disposizione la piattaforma - si pensi ad un software specifico - senza che ciò costituisca un costo a carico del singolo socio e senza richiedere requisiti tecnico/applicativi eccessivamente complicati oppure ci si avvale di un software alla portata di tutti, gratuito e facilmente scaricabile da internet.