Ai sensi dell'art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), i soggetti che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. La norma, finalizzata ad evitare la distribuzione ai soci di un utile fittizio, solleva numerosi interrogativi. In particolare, in ordine all'importo della riserva, secondo la circ. Assonime 2/2021 e il documento di ricerca FNC e CNDCEC marzo 2021, posto che l'effetto positivo sul Conto economico derivante dalla sospensione degli ammortamenti risulta ridotto dall'effetto negativo derivante dalla contabilizzazione delle imposte differite (nel caso di deduzione extra-contabile della quota di ammortamento sospesa ex art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 convertito), gli utili da destinare a riserva indisponibile dovrebbero essere ragguagliati agli ammortamenti non stanziati in bilancio al netto delle imposte differite passive corrispondenti. Sul punto non vi è, comunque, unanimità di vedute in dottrina.