La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 15.3.2023 n. 7433, ha stabilito che è illecito, per difetto di chiarezza e determinatezza, il bilancio approvato sulla base della mera indicazione di avere recepito le modifiche proposte dal Collegio sindacale, senza specifica illustrazione e discussione in assemblea sui rilievi formulati e, quindi, in assenza di una qualsiasi integrazione delle informazioni rese dal bilancio; circostanza che induce a dubitare anche della correttezza del dato contabile. Infatti, nell'ambito dei precetti dettati dagli artt. 2423 e ss. c.c., il principio di chiarezza riveste un ruolo autonomo. Ciò in quanto la funzione del bilancio non è solo quella di misurare gli utili e le perdite al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto opportuno prescrivere. A fronte di ciò, è stata sottolineata la possibile importanza dei chiarimenti forniti in assemblea, non perché divengano parte del bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera, ma in quanto possono essere in concreto idonei a fugare talune incertezze. In tal caso, dal momento che la pubblicazione nel Registro delle imprese è richiesta sia per il bilancio che per il verbale assembleare di approvazione, l'originario difetto di chiarezza verrebbe "neutralizzato" non solo per il socio richiedente le informazioni, ma anche per gli altri soci e per i terzi.