Nel caso in cui per l'acquisto di beni di provenienza extra Ue sia previsto il versamento di un acconto, la somma versata al fornitore prima dell'arrivo della merce in Italia non assume rilevanza ai fini IVA. L'IVA è assolta dal cessionario nazionale all'atto dell'importazione, sull'intero prezzo dei beni, a prescindere dalla circostanza che parte del corrispettivo sia stato pagato in anticipo. Per le importazioni, il momento di effettuazione (al quale corrisponde l'esigibilità dell'imposta) viene a coincidere con quello in cui sorge l'obbligazione doganale, vale a dire, di regola, con l'accettazione della dichiarazione in Dogana ai sensi dell'art. 77, par. 2, del Regolamento Ue n. 952/2013. È escluso l'obbligo di presentazione del c.d. esterometro, poiché l'acconto corrisposto al fornitore confluisce nella base imponibile IVA relativa all'importazione, documentata con la dichiarazione doganale che sostituisce la comunicazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.