La circ. Agenzia delle Entrate 20.10.2022 n. 34, oltre ad aver modificato l'impostazione accolta, sulla tassazione indiretta del trust, con le circ. 48/2007 e 3/2008, ha anche modificato impostazione sulla tassazione del trust interposto. Nella recente risposta n. 176/2023, in aperto contrasto con quanto affermato a suo tempo nella risposta n. 359/2022, ma in coerenza con quanto affermato nella circ. 34/2022, § 3.4, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni (partecipazioni), conferiti dal disponente in un trust ritenuto fiscalmente interposto dall'Agenzia delle Entrate, alla morte del disponente cadono in successione, nonostante l'interposizione del trust e devono, quindi, essere inclusi nella dichiarazione di successione presentata dagli eredi del disponente. Questa posizione, unita ad un orientamento vieppiù restrittivo in tema di applicazione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, palesato da ultimo, nella risposta n. 185/2023, inducono ad utilizzare prudentemente il trust per il passaggio generazionale.