L’INL, con Nota 8 marzo 2023, n. 453, interviene di nuovo in ambito di tirocini, ribadendo che il personale ispettivo, una volta appurata la sussistenza della fraudolenza insita nel tirocinio (che ha valenza penale), deve adottare la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. 758/1994, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa. La finalità perseguita è l’estinzione del rapporto formativo viziato. Pertanto, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, al fine di evitare inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
per quello che, invece, concerne il concreto riconoscimento del rapporto subordinato, tale passaggio è presupposto esclusivamente giudiziale e soggiace, come ribadito dalla Nota n. 453/2023, alla concreta domanda in tale direzione del tirocinante.