La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2023, n. 2235, ha stabilito che a norma della L. n. 104 del 1992, articolo 33, commi 3 e 7 l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con l’assistenza ad un familiare disabile. Il dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse dal prestare la predetta assistenza integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, ed ha rilievo anche ai fini disciplinari.