La Legge n. 23/2023 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 5/2023, ha confermato che, per il periodo di imposta compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina e, più in generale, dei titoli affini che consentono l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti, non concorre alla formazione del reddito dei medesimi lavoratori se di importo non superiore a 200,00 €. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito non rileva però ai fini contributivi.