Con la sentenza Cass. 6772/2023, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'art. 58 del DLgs. 546/92, laddove riconosce alle parti del processo la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, sia applicabile anche nel caso in cui i documenti prodotti "siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall'art. 2729 cod. civ., siano idonei a fondare una presumptio hominis".
Nel caso deciso, i giudici di secondo grado riconoscevano la correttezza della sentenza di primo grado, ma analizzando l'ulteriore documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate la ritenevano idonea a far desumere la responsabilità del contribuente.
Infine, i giudici di legittimità hanno escluso che la produzione dei documenti in appello violi la disciplina in materia di onere probatorio introdotta con l'art. 7 co. 5-bis del DLgs. 546/92 (previsto dalla L. 130/2022).