L'art. 167 co. 5 del TUIR prevede la possibilità di beneficiare dell'esclusione dal regime CFC nonostante risultino integrati tutti i requisiti di applicazione da parte della controllata estera.
Tale norma prevede, infatti, che la disciplina CFC non si applica se il contribuente controllante residente dimostra che il soggetto controllato non residente "svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali".
Sempre sul tema, si segnala che la circ. 29/2022 ha superato l'impostazione della circ. 18/2021, la quale prevedeva la fuoriuscita dal regime CFC ex art. 167 del TUIR soltanto attraverso la dimostrazione dell'esimente unica ex art. 167 co. 5 del TUIR. Viene quindi chiarito che qualora in un determinato periodo d'imposta gli indicatori previsti per l'applicazione della tassazione per trasparenza non siano integrati (ETR test e passive income test), il socio residente può comunque scegliere di fuoriuscire dal regime CFC.
Si conferma anche che, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trova applicazione, il "monitoraggio" dei c.d. "tax assets" della CFC deve comunque continuare se si intende utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.