Sono stati forniti chiarimenti sulle varie definizioni introdotte dalla L. 197/2022.
In particolare:
- per quanto riguarda il ravvedimento operoso speciale, si conferma che vi rientrano le violazioni in tema di controllo formale della dichiarazione non ancora contestate con la comunicazione bonaria;
- per la definizione delle violazioni formali, si afferma che sono sanabili le tardive fatturazioni elettroniche laddove l'IVA sia confluita nella liquidazione periodica e sia stata pagata, e lo stesso vale perla tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, laddove del pari l'IVA sia confluita nella liquidazione periodica e sia stata pagata;
- in tema di definizione degli accertamenti, a condizione che il PVC sia stato consegnato entro il31.3.2023, l'adesione rafforzata può avvenire sia su domanda del contribuente ex art. 6 co. 1 del DLgs.218/97 sia su invito dell'ufficio ex art. 5 del DLgs. 218/97, anche se notificati dopo il 31.3.2023;
- per quanto riguarda la regolarizzazione di rate da accertamento con adesione/mediazione/conciliazione giudiziale, se all'1.1.2023 il contribuente era decaduto dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare l'intero piano di dilazione residuo.